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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.1. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2009  [ apri ]
30.1.

Al comma 1, dopo le parole: relativa ai contratti di credito ai consumatori, inserire le seguenti: che provvederanno ad apportare al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni.

Conseguentemente,
al comma 1, sopprimere la lettera
a);
al comma 1, lettera b), sostituire le parole: se del caso, con le seguenti: in tutto o in parte;
al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, il seguente periodo: La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall'articolo 144 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: attribuendo alla Banca d'Italia la competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni con le seguenti: attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;
al comma 1, lettera f), sostituire l'alinea con la seguente:
f) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in modo da:;
al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;
al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario ad assicurare il corretto funzionamento dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali; con le seguenti: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori;
al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovrà essere assicurata la trasparenza, nonché l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'articolo 4 della medesima legge;
al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e/o la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al precedente numero 3-bis;
al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5);
al comma 1, lettera
f), numero 6), aggiungere, infine, le seguenti parole:, al fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività;
al comma 1, lettera f), numero 8), sostituire le parole: degli agenti in attività finanziarie, con le seguenti: degli agenti in attività finanziaria già abilitati;
al comma 1, lettera f), sostituire il numero 9) con il seguente:
9) per i mediatori creditizi: prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; introdurre ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;
al comma 1, lettera f), numero 10), sostituire le parole: dell'intermediario con le seguenti: del soggetto;
al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 11).