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Legislatura XVI

Proposta emendativa 28.1. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2009  [ apri ]
28.1.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) adeguare la disciplina relativa al risultato della votazione a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2007/36/CE, prevedendo che le azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, siano tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea, salvo che nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitale di rischio nelle quali il computo delle azioni proprie sarà regolato dall'articolo 2368, comma 3, codice civile, all'uopo modificando l'articolo 2357-ter, comma 2, secondo periodo, codice civile;