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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.2. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2009  [ apri ]
23.2.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
b-bis) i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva devono concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;
b-ter) la proporzione di spot pubblicitari televisivi e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il diciotto per cento; a tali fini, conformemente a quanto previsto nel Considerando 59 della direttiva 2007/65/CE, la nozione di spot pubblicitario televisivo deve essere intesa come pubblicità televisiva, ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla predetta direttiva 2007/65/CE, della durata massima di dodici minuti;
b-quater) nel ridefinire la nozione di «produttori indipendenti dalle emittenti» di cui all'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, si tiene conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.