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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.01. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2009  [ apri ]
23.01.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive).

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.
2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.
3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.
4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.