Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 è così modificato:
«1. È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali sono, tuttavia, consentite esclusivamente le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici senza scopo di lucro.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite».