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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.29. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2009  [ apri ]
22.29.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, all'articolo 41, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, dopo il comma 16-sexiesdecies inserire il seguente:
16-sexiesdecies-bis. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nello Stato di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente è istituito, in favore delle Province e Comuni confinanti con lo stesso, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni. All'onere derivante dal precedente comma, e quantificato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

Il Relatore