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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.28. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2009  [ apri ]
22.28.

Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi in materia di libera prestazione di servizi, di cui all'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza è consentita ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, le modalità che escludono i fini di lucro e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

Il Relatore