Dopo il comma 25, aggiungere il seguente comma:
25-bis. Chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 o di giochi analoghi organizzati senza la prescritta concessione ma in base a titolo abilitativo rilasciato dalle autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 27.