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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.13. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2009  [ apri ]
22.13.
inammissibile

Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. L'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza è consentita esclusivamente ai soggetti che all'entrata in vigore della presente legge sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, le modalità che escludono ai fini di lucro e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

ident. 22.18.