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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.4. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2009  [ apri ]
21.4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286).

1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi o di paste aromatizzate di agrumi, non possono essere colorate se non contengono succo di agrumi.
1-bis. La denominazione e l'immagine contenute nell'etichetta delle bevande di cui al comma 1 non devono richiamare, in alcun modo, la presenza di agrumi qualora la percentuale di succo di agrumi è inferiore al 12 per cento.».