Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286).
1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, è sostituito dal seguente:
«Art. 1.
1. Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi o di paste aromatizzate di agrumi, non possono essere colorate se non contengono succo di agrumi.
1-bis. La denominazione e l'immagine contenute nell'etichetta delle bevande di cui al comma 1 non devono richiamare, in alcun modo, la presenza di agrumi qualora la percentuale di succo di agrumi è inferiore al 12 per cento.».