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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.1. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2009  [ apri ]
17.1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro della salute e delle politiche sociali e per gli affari regionali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificato dalla direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente sul latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma l, lettere c) e f), in coerenza con i principi e criteri di semplificazione normativa, di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa, prevedendo in particolare che modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, a indicazioni tecniche recate dagli allegati di cui all'emanando decreto legislativo, siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro della salute e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Disposizioni per il parziale recepimento con la seguente: Recepimento.