Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima del primo periodo è inserito il seguente:
«L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione durante il ritorno ai luogo di nidificazione».