Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 31, primo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 619 per chi esercita l'attività venatoria in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene esemplari di specie ammesse al prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 19-bis, in numero eccedente il limite previsto per ogni singola specie.
La stessa sanzione si applica a chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed a chi esercita l'attività venatoria utilizzando mezzi vietati. Se le violazioni sono nuovamente commesse si applica la sanzione da euro 206 ad euro 1.238».