Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur).