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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.02. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2009  [ apri ]
14.02.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002).

1. Il comma 1, lettera a), dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, è abrogato.
2. Le imprese di condizionamento sono tenute ad indicare in etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.
3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ed alla tenuta della documentazione, stabilita secondo le modalità di cui al comma 8, per l'identificazione dell'origine del prodotto e per la verifica della conformità alle indicazioni facoltative qualora utilizzate di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modificazioni.
4. I frantoi oleari, anche al fine di verificare gli adempimenti di cui all'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono iscritti in apposito registro tenuto da AGEA e comunicano preventivamente ad AGEA medesima l'inizio di attività in ciascuna campagna olearia.
5. AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire da parte di ciascun frantoio oleario, nonché le regole di registrazione e di controllo nel SIAN. Nell'ambito dei servizi del SIAN, AGEA realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.
6. All'articolo 23 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«1-bis. La preparazione delle miscele di cui al primo comma è consentita per la commercializzazione in altri Stati membri e per l'esportazione nei Paesi terzi. È consentita la commercializzazione sul territorio interno di miscele di oli di oliva con altri oli vegetali provenienti da Paesi comunitari o altri Paesi terzi».

7. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.
8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
9. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.
10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il Relatore