Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).
1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Governo provvede a modificare il comma 7-bis dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, allo scopo prevedendo che, ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, sia assicurata la compatibilità delle relative caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche con il sito di destinazione.