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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.15. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 2320

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2009  [ apri ]
22.15.
inammissibile

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:
34-bis
. A decorrere dal 1o gennaio 2009, i tagliandi delle lotterie istantanee posti in vendita al pubblico devono obbligatoriamente contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati del tagliando, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, con le seguenti avvertenze:
a) il gioco provoca dipendenza;
b) il gioco eccessivo può ridurti in povertà;
c) questo gioco può nuocere alla tua salute;
d) proteggi la tua famiglia: non giocare in modo eccessivo;
e) il tuo medico può aiutarti a smettere di giocare;
f) il gioco crea un'elevata dipendenza, non eccedere.
34-ter. Le avvertenze di cui al comma 34-bis si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze sono stampate sulla superficie più visibile del tagliando, in posizione immediatamente identificabile dall'acquirente.
34-quater. Il testo delle avvertenze di cui al comma 35-bis è stampato:
a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;
b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;
c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;

d) contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 1 millimetro e massimo di 3 millimetri, ricompreso nelle superfici indicate al comma 34-bis, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita e con l'area destinata al gioco.
34-quinquies. Le avvertenze di cui al comma 34-bis sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.
34-sexies. Le avvertenze di cui al comma 34-bis sono apposte su tutti i prodotti comunque destinati alla vendita nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
34-septies. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino al 31 dicembre 2008 possono essere posti in vendita anche successivamente alla data dello gennaio 2009, fino ad esaurimento delle relative scorte».