Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) le parole: «da lire 2.000.000 a lire 12.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 8.000»;
b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali».