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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.1. in Assemblea riferita al C. 2263-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/03/2009  [ apri ]
4.1.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. La mancata effettuazione del versamento del prelievo, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca delle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni. Le quote sono revocate da AGEA con la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e confluiscono nella riserva nazionale per essere utilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22, del citato decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003.