Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Per i produttori, che abbiano debiti esigibili derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte le assegnazioni rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino all'estinzione del debito in un'unica soluzione o alla definizione del procedimento di rateizzazione di cui agli articoli 3 e 4 ed al pagamento della prima rata di cui all'articolo 4. A seguito dell'avvenuta estinzione del debito esigibile o dell'adesione alla rateizzazione e del pagamento della prima rata il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, comunica l'assegnazione a titolo definitivo con effetto dalla campagna 2009-2010.