Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le aziende escluse dall'assegnazione prevista dal comma 1 possono usufruire, previa presentazione all'AGEA anteriormente alla comunicazione delle assegnazioni effettuata dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, di espressa rinuncia ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi od ordinari.
Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 2-bis.