stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.04. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
7.04.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al fine di favorire la vendita di prodotti agroalimentari derivante da filiera corta, i comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.