Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Al fine di favorire la vendita di prodotti agroalimentari derivante da filiera corta, i comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.