stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.032. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
7.032.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme transitorie e finali).

1. L'articolo 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, si interpreta nel senso che la composizione dei consigli di amministrazione, nel numero massimo di cinque componenti, ricomprende il presidente ed un numero massimo di quattro componenti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ed i rimanenti scelti dal Ministro medesimo. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto stabilito dal primo periodo.
2. Nelle more dell'approvazione definitiva degli statuti degli enti e delle società di cui all'articolo 4-sexiesdecies, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, si procede all'avvio del procedimento di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione nonché degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. All'articolo 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali riferisce, ogni quattro mesi, alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione del comma 1».