Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358.