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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.0200. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2009  [ apri ]
7.0200.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Rintracciabilità della mozzarella di bufala campana).

1. Al fine di consentire la rintracciabilità della mozzarella di bufala campana e di garantire una completa informazione al consumatore, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2010 per la realizzazione di un sistema prototipale di identificazione degli allevamenti bufalini produttori del latte utilizzato per la preparazione del formaggio con denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana» ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993.
2. Il sistema di identificazione di cui al precedente comma consiste nell'utilizzo nell'ambito dei processi di produzione di filiera e sull'imballaggio del prodotto commercializzato di un apposito circuito elettronico integrato basato sulla tecnologia della radio frequency identification (RFID).
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in euro 500.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Il Relatore