Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. I benefici di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si estendono nei limiti della somma di 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.