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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.018. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
7.018.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per lo sviluppo sostenibile delle aree interne mediante il turismo cinofilo).

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'economia delle zone montane e dei territori compresi nei parchi mediante il turismo cinofilo, i Comuni ricompresi negli Enti Parco possono istituire d'intesa con gli organi di direzione degli stessi Enti Parco, aree cinofile da adibire all'addestramento ed all'allenamento dei cani da caccia ed alle conseguenti verifiche zootecniche. Nell'ambito delle predette aree cinofile i Comuni possono individuare specifiche strutture in cui consentire anche l'addestramento dei cani da pastore, dei cani da utilità, nonché per i cani adibiti alla Pet teraphy ed al soccorso.
2. Nelle aree cinofile di cui al comma i possono essere consentite nell'arco dell'anno, prove, verifiche e gare zootecniche per cani iscritti alla anagrafe canina e finalizzate al miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore.
3. I Comuni interessati possono affidare la realizzazione e la gestione delle aree cinofile di cui al comma i anche a cooperative di giovani residenti nei Comuni stessi, ad imprenditori agricoli singoli o associati, nonché alle associazioni cinofilo-venatorie.