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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-undecies.0723. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2010  [ apri ]
7-undecies.0723.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Disposizioni in materia di accisa per il gasolio utilizzato sotto serra). - 1. A partire dal 1o gennaio 2010, al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni, pari a 21,00 euro per 1000 litri qualora l'impresa agricola, all'atto dell'assegnazione del gasolio ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, sottoscriva un accordo con il quale dichiara di accettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione, per finalità ambientali, del consumo di gasolio.
2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 2008/800/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni. Qualora la normativa comunitaria innalzi il livello minimo comunitario anche l'accisa dovuta per le produzioni sotto serra deve essere adeguata.
3. La riduzione dell'accisa per le produzioni sotto serra di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2019.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) 2008/800/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, in combinato disposto con l'articolo 17 della direttiva (CE) 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni, l'efficacia del presente articolo è subordinata alla trasmissione alla Commissione europea della sintesi della misura d'aiuto e alla ricezione del codice identificativo dell'aiuto come previsto dall'articolo 9 del regolamento (CE) 2008/800/CE della Commissione, del 6 agosto 2008.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.