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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-undecies.0713. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2010  [ apri ]
7-undecies.0713.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Gasolio per le coltivazioni sotto serra). - 1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata, a decorrere dal 1o gennaio 2010, l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni, pari a euro 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di dieci anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 il livello di imposizione non deve essere inferiore al livello minimo definito dalla citata direttiva 2003/96/CE. Qualora tale livello venga modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
2. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) 800/2008 e si applica per un periodo di dieci anni ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento (CE) 800/2008.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a 11,6 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 6,8 milioni di euro;
b) quanto a 6,5 milioni di euro mediante soppressione, per l'anno 2010, del contingente annuo agevolato di biodiesel di all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
c) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico, di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.