Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Disposizioni a tutela del soccidario). - 1. Ai crediti del soccidario di cui all'articolo 2178 del codice civile si applica l'articolo 429, comma 3, del codice di procedura civile.
2. Nel contratto di soccida semplice le spese di allevamento non possono essere poste a carico del soccidario in misura superiore alla parte di guadagno spettantegli.