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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-undecies.045. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2010  [ apri ]
7-undecies.045.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Disposizioni per la produzione della «mozzarella di bufala campana» DOP) - 1. Dopo il comma 1, dell'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini del comma 1 ed allo scopo di incrementare i livelli di garanzia in favore dei consumatori circa il leale svolgimento delle fasi di produzione della mozzarella di bufala campana DOP, soprattutto al fine di impedire l'utilizzo di latte di altra origine animale o di latte di bufala che abbia subito processi di condizionamento fisici o chimici, nonché per impedire l'uso di materie prime o materiali caseari non previsti dal disciplinare di produzione registrato ai sensi della DOP stessa, la verifica del rispetto del disciplinare della predetta DOP è svolta prioritariamente ed in maniera costante da autorità pubbliche, che ove necessario possono essere indicate sia dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia dal Ministero della salute».