stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-undecies.043. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
7-undecies.043.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Sgravi fiscali). - 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica, nei modi e nei tempi di cui al comma 2, anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua i soggetti destinatari dell'agevolazione nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.