Al comma 1, sostituire le parole: quelli indicati nell'allegato annesso alla presente legge con le seguenti: i seguenti:
a) nel formaggio mozzarella, salvo quanto previsto alla lettera b), e negli altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino o bufalino, 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi;
b) nel formaggio mozzarella con attestazione di specificità, 10 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, come stabilito dal regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione, del 25 novembre 1998;
c) nel latte crudo e nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo, indipendentemente dalla sua denominazione e utilizzo, 8,6 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati tipi di latte.
Conseguentemente, sopprimere l'allegato.