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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.2. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
4.2.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Disciplina delle attività selvicolturali).

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle premesse, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante "Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato";»;
b) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e Lisbona» sono sostituire dalle seguenti: «, Lisbona e Varsavia»;
c) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
d) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - (Inventario e monitoraggio delle risorse forestali). - 1. Ai soli fini statistici, di inventario e di monitoraggio la definizione nazionale di bosco e delle altre superfici di interesse forestale è quella adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia e degli standard dell'Unione europea e della FAO.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'istituto Nazionale di Statistica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedono alla predisposizione di un Protocollo di intesa pluriennale, da approvare in Conferenza Stato Regioni, che definisce le competenze e le modalità di esecuzione, aggiornamento, diffusione e utilizzazione dei dati relativamente alle statistiche forestali nazionali, conformemente alle attività in essere e previste all'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353.
e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3. - (Programmazione forestale). - 1. In considerazione delle linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome dì Trento e di Bolzano adottano uno standard informativo nazionale per la raccolta e gestione dei dati della pianificazione forestale nelle aree protette nazionali. Lo standard adottato viene messo a disposizione delle regioni per ogni esigenza di pianificazione forestale.
f) all'articolo 4 sono apportate seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490», sono sostituite dalle seguenti: «. È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 del Regio decreto-legge del 1923, n. 3267, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale.»;
3) al comma 5, il secondo periodo è così sostituito: «Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco».
g) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Forme di sostituzione e gestione del bosco»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco.
h) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserite seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i criteri e le buone pratiche di gestione forestale, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005;
2) al comma 2, le parole: «di assestamento» sono sostituite dalle seguenti:

«di gestione forestale o strumenti equivalenti», e le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)» sono soppresse;
3) al comma 4 le parole: «di cui all'articolo 152, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 149, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».
i) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile».
l) dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis. - (Materiale forestale di riproduzione). - 1. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce la Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza oneri per il bilancio dello Stato. Conseguentemente l'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 386 del 2003 è soppresso.
2. Per l'iscrizione dei doni forestali al registro nazionale dei materiali di base, è competente la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 agosto 1969, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1969, che riferisce del suo operato alla commissione tecnica di cui al precedente comma 1. Il registro nazionale dei doni forestali diviene una sezione e parte integrante del registro nazionale dei materiali di base.
3. Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero delle, politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnica di cui al precedente comma 1, determina con proprio decreto le modalità di iscrizione dei doni forestali al registro nazionale dei materiali di base.
4. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai doni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione dell'organismo ufficiale prevista dall'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, attestata dal certificato principale di identità clonate, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di euro 100, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, tale, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.
5. L'allegato del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - «Elenco di specie arboree e di ibridi artificiali» è integrato con la specie arborea Celtis australis L.
6. Nell'allegato VII del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - «Requisiti da rispettare per le partite di frutti e sementi delle specie di cui all'Allegato I», parte C al punto 2.a) la parola «Piantoni» è sostituita con la parola «Astoni».
m) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente:
1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, senza oneri per lo Stato, la costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale, composto dalle principali istituzioni scientifiche operanti nel settore al fine di coordinare i programmi di ricerca e le attività di settore, nonché di creare sinergie tra le linee di politica forestale nazionali e regionali e le attività di ricerca. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.