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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.04. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
4.04.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Prove sperimentali per l'iscrizione di varietà vegetali al registro nazionale).

1. Al fine di uniformare la disciplina dell'iscrizione di nuove varietà vegetali al registro nazionale alla normativa vigente in materia di brevetti all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le parole: «all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti cementieri» sono sostituite con «alle Regioni e alle Province autonome». Conseguentemente all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le parole: «sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste» sono soppresse.
2. I compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dovuti dai costitutari di nuove varietà vegetali per l'iscrizione ai registri nazionali di cui all'articolo 19 della Legge n. 1096/71, sono versati dai costitutari stessi alle Regioni e alle Province autonome ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 180 giorni dall'emanazione della presente legge, sono determinate le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione, per l'approvazione dei piani di semina e per l'effettuazione dei versamenti dovuti dai costitutari di nuove varietà vegetali.
4. È abrogato l'articolo unico della legge 22 dicembre 1981, n. 774.