stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.07. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
3.07.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Estensione dell'attività connessa).

All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma:
«Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2005, n. 101».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile come modificato dal comma 1 sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare della Agenzia delle Entrate.

ident. 3.021.