Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis.
Al comma 6, dell'articolo 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) Gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad l eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 o gli oli vegetali puri per cui sia dimostrata l'inconfutabile produzione all'interno dei paesi facenti parte della Comunità Europea: 21».