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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.020. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
3.020.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Incentivi per la produzione di biometano).

1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare alla immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n 115 nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'incentivo non potrà essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera e), dall'articolo 5 comma 1 lettera f) e dall'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.