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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.017. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
3.017.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Distretti agroenergetici).

1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agroenergetica, dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la commercializzazione.
2. Le Regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, tecnici, installatori e progettisti, associazioni e enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, anche attraverso sistemi di generazione distribuita tali da valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.