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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.015. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
3.015.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergia).

1. A decorrere dal 2009, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero investimenti per la produzione di agro energie.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. Al relativo onere, di cui al comma 1, relativo a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per io sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni».