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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.013. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
3.013.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Utilizzo degli effluenti per uso energetico).

1. Al fine di incentivare la valorizzazione energetica degli effluenti zootecnici, all'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, da soli o in miscela con altre sostanze naturali non pericolose, utilizzati nell'attività agricola o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la natura umana».
2. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
ee) impianti aziendali: tutti gli impianti al servizio di una singola azienda agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, ottenuti prevalentemente nell'azienda medesima;
ff) impianti interaziendali: tutti gli impianti, compresi quelli di digestione anaerobica, diversi dagli impianti aziendali, gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con biomasse, conferite all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate e/o consorziate, ovvero oggetto di apposito contratto di filiera di durata minima decennale;
gg) digestione anaerobica (DA): degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;

hh) digestato (o biodigesto): il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti zootecnici da soli o in miscela con le biomasse di seguito indicate:
a) residui delle coltivazioni come paglie, stocchi, colletti di barbabietola, residui della potatura e residui delle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a) e c), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;
b) residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'industria agro-alimentare conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per essere utilizzati nell'attività agricola direttamente o dopo trattamento in impianti aziendali o interaziendali;
c) sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o valorizzazioni effettuate dall'agroindustria o dalle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettera b), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali, purché siano rispettate, nella fase di conferimento e di gestione dell'impianto di trattamento, le condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e la disciplina del Reg. CE n. 1774/2002;
d) prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, eccetera appositamente destinati ad essere trattati al fine di ricavarne energia.
ii) impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica successiva del digestato o di frazioni anche successivamente trattate dello stesso, nonché di gestione del biogas prodotto.

3. Al comma 2 dell'articolo 185 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole da: «materiali» a «biogas» sono soppresse.