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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-ter.058. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
3-ter.058.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alle imprese agricole, eventualmente consorziate con imprese operanti nella produzione di energia o nei servizi energetici, che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le regole per consentire il ritiro del biometano da parte dei distributori di gas ad un prezzo pari a quello del gas metano.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.