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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-ter.057. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
3-ter.057.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alle imprese agricole, eventualmente consorziate con imprese operanti nella produzione di energia o nei servizi energetici, che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di cedere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo viene riconosciuto per un periodo di dieci anni.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.