stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-ter.055. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
3-ter.055.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili). - 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in via preliminare le linee strategiche per il Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili, ai sensi della decisione della Commissione del 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE, che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 5174].
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano il piano nazionale d'azione sulle energie. Il piano deve esporre nei dettagli la politica nazionale volta a sviluppare le risorse di biomassa e l'applicazione di dispositivi per la sostenibilità dei biocarburanti, tenendo conto degli effetti di altre misure connesse all'efficienza energetica. Il piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili ha anche il compito di descrivere la politica nazionale sulle misure atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quali procedure amministrative semplificate, codici in materia edilizia, informazione e formazione, sviluppo e disponibilità delle infrastrutture energetiche, meccanismi di sostegno e misure di flessibilità.