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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-ter.013. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2010  [ apri ]
3-ter.013.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Utilizzo degli effluenti per uso energetico). - 1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«dd-bis) impianti aziendali: tutti gli impianti al servizio di una singola azienda agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, ottenuti prevalentemente nell'azienda medesima;
dd-ter) impianti interaziendali: tutti gli impianti, compresi quelli di digestione anaerobica, diversi dagli impianti aziendali, gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, conferiti all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate o consorziate, ovvero oggetto di apposito contratto di filiera di durata minima decennale;
dd-quater) digestione anaerobica: degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;
dd-quinquies) digestato (o biodigesto): il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti zootecnici da soli o in miscela con le biomasse di seguito indicate:
1) residui delle coltivazioni come paglie, stocchi, colletti di barbabietola, residui della potatura e residui delle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a) e c), che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;
2) residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'industria agro-alimentare conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185, comma 2, per essere utilizzati nell'attività agricola direttamente o dopo trattamento in impianti aziendali o interaziendali;
3) sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni effettuate dall'agroindustria o dalle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettera b), che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali, purché siano rispettate, nella fase di conferimento e di gestione dell'impianto di trattamento, le condizioni di cui alla lettera p) del presente articolo e la disciplina del regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002;
4) prodotti agricoli di origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba e simili, appositamente destinati a essere trattati al fine di ricavarne energia.
dd-sexies) impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica successiva del digestato o di frazioni anche successivamente trattate dello stesso, nonché di gestione del biogas prodotto.»

2. Al fine di incentivare la valorizzazione energetica degli effluenti zootecnici, all'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-ter) i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, da soli o in miscela con altre sostanze naturali non pericolose, utilizzati nell'attività agricola o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

3. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole da: «materiali» a «biogas» sono soppresse.