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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-ter.011. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
3-ter.011.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali). - 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo, sono riconosciuti alle imprese agricole e forestali che, singolarmente o in forma associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300KW o per le potenze superiori con un'efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
3. L'incentivo non può essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.