Dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente:
1-octies.1. All'articolo 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le sanzioni proporzionali previste ai sensi dei commi 1 e 2 non possono comunque superare un importo massimo pari al 10 per cento del fatturato aziendale dell'anno in cui la violazione è accertata.»