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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.03. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
2.03.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Logo nazionale).

1. È istituito il logo nazionale per le produzioni biologiche.
2 L'utilizzo del logo di cui al comma 1 è riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministro, da emanare, di concerto con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la dicitura, la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, il Ministero, con gli Organi competenti in materia, comminano una sanzione amministrativa da euro tremila a euro ventimila a chiunque impieghi o utilizzi il logo di cui al comma 1 o ponga in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni e riferimenti concernenti il metodo di produzione biologico.