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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.022. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/11/2009  [ apri ]
2.022. (ulteriore nuova formulazione)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale).

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero della politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzate, nel limite di spesa di cui al comma 2, per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 122 milioni di euro per l'anno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 122 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a euro 91 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e, quanto a euro 31 milioni, mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.