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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.014. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
2.014.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2010.
2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. Al comma 8, dell'articolo 13-bis, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e in una misura non inferiore a 330 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo di solidarietà Nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».